CONDIZIONI DI VENDITA
1) La consegna della merce, a seconda degli accordi, viene effettuata al magazzino della venditrice o dell’acquirente; in ogni caso, dopo il ricevimento della merce da parte dell’acquirente, ogni successivo rischio è a suo carico.
2) Per i trasporti effettuati a cura della venditrice, eventuali irregolarità o ammanchi delle merci devono essere denunciati dall’acquirente, a pena di decadenza, all’atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel documento di trasporto da restituire alla venditrice.
3) Qualsiasi reclamo relativo alla qualità dei prodotti dovrà essere comunicato per iscritto alla venditrice entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce, a pena di decadenza.
4) L’acquirente deve accertare, a sua cura e sotto la sua piena responsabilità, se la merce acquistata è idonea all’uso cui è destinata, adottando nel corso della trasformazione tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare ogni inconveniente. In caso contrario la venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti dalle insufficienze della merce rispetto all’uso cui viene destinata.
5) Eventuali differenze riscontrate nei pesi dovranno essere comunicate alla venditrice entro otto giorni mediante lettera raccomandata, mettendo la merce a disposizione per ogni opportuna verifica. In ogni caso s’intende normale, e non dà diritto a reclamo o rimborso, l’eventuale differenza che non superi l’uno per cento del peso della merce.
6) L’acquirente s’intende sempre impegnato per i quantitativi massimi contemplati nella conferma d’ordine. E’ in facoltà della venditrice aumentare o diminuire i quantitativi massimi o minimi indicati nella conferma nella misura del dieci per cento.
7) I termini di consegna previsti nella conferma d’ordine, salvo espresso patto contrario, non sono mai perentori; pertanto la venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi, i quali tuttavia non esonereranno l’acquirente dal puntuale adempimento di tutte le obbligazioni incombenti a suo carico.
8) Trascorsi trenta giorni dalla data prevista nell’ordine per la consegna senza che questa sia stata sollecitata dall’acquirente, la venditrice ha facoltà di ritenere automaticamente annullato l’ordine, per l’intero quantitativo o per la parte non consegnata, senza che per ciò spetti alcun indennizzo al compratore e senza che questi possa ritenersi liberato dalle sue obbligazioni.
9) Salvi sempre gli effetti della forza maggiore, nei casi di mancanza o scarsità di materie prime, scioperi, incendi o guasti agli impianti della venditrice nonchè di qualsiasi altro evento che impedisca o limiti il normale andamento della produzione, la venditrice potrà differire le consegne oltre i termini pattuiti e anche annullare il contratto senza essere per ciò tenuta a indennizzi o risarcimenti di sorta a favore dell’acquirente o di suoi aventi causa.
10) Le merci oggetto della presente conferma d’ordine resteranno di proprietà della venditrice finché non saranno state pagate.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in conformità agli accordi o alle indicazioni della venditrice.
11) Il costo delle cambiali, delle tratte e ogni altra spesa relativa al pagamento saranno a carico dell’acquirente.
12) In caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte dell’acquirente della merce fornita, la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra consegna, anche se oggetto di ordini separati, senza bisogno di procedere a preavviso di sorta, e di ritenere risolto ogni accordo contrattuale per colpa dell’acquirente. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all’acquirente di ritardare o sospendere i pagamenti e non produrranno effetti se non saranno preceduti dal versamento di tutte le somme dovute alla venditrice.
13) In caso di ritardo nei pagamenti, salvo quanto previsto nel precedente n. 12, si applicheranno gli interessi di mora -“in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuale”- in conformità a quanto stabilito dal DLgs 9.10.2002 n. 231, e l’acquirente sarà tenuto a rimborsare alla venditrice tutti i costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte tempestivamente, oltre al risarcimento del maggior danno (come previsto dal DLgs cit.).
14) Il duplicato della conferma d’ordine, firmato dall’acquirente, dev’essere reso alla venditrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario è in facoltà della venditrice di ritenere senz’altro perfezionato (in base a queste Condizioni Generali) o annullato l’ordine, dandone semplice avviso all’acquirente.
15) Ogni eventuale controversia, comunque derivante dall’applicazione del presente contratto, sarà risolta esclusivamente in via arbitrale mediante ricorso alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Varese.
I NUOVI INTERESSI DI MORA
Con l’entrata in vigore del DLgs 9.10.2002 n. 231 (pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2002) ha trovato attuazione nel nostro paese la direttiva 2000/35/CE “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (con cui ci si propone di contrastare nell’ambito dell’Unione Europea i ritardi nei pagamenti, che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento dei mercati interni, e di garantire l’applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle internazionali).
1) Ambito di applicazione.-
Le disposizioni del DLgs n. 231/02 si applicano “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1.1): cioè ad ogni pagamento che abbia per oggetto un prezzo da corrispondere nell’ambito di un’operazione commerciale.
Eccezioni alla regola:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) in corso nei confronti del debitore
b) le richieste di interessi inferiori a 5 €
c) i pagamenti effettuati (anche dalle compagnie assicuratrici) a titolo di risarcimento del danno.
2) Responsabilità del debitore.-
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, alle condizioni e al tasso indicati più avanti, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa di forza maggiore (quindi a lui non imputabile).
3) Decorrenza degli interessi.-
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Se il contratto non prevede alcun termine per il pagamento, gli interessi decorrono automaticamente (senza necessità di costituzione in mora) alla scadenza di uno dei seguenti termini (di legge):
a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura (o di “una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”)
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura (o della richiesta equivalente di pagamento)
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando essa è posteriore alla data di ricevimento della fattura (o della richiesta equivalente di pagamento)
d) 30 giorni dalla data di accettazione o di verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto per l’accertamento di conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) in epoca non successiva a tale data.
4) Saggio degli interessi.-
Salvo diversi accordi fra le parti, il saggio degli interessi di mora è determinato “in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuale”. Tale saggio di riferimento si applica per l’intero semestre.
In pratica, poichè il Ministero dell’economia e delle finanze ne curerà la pubblicazione nella GU entro il 5° giorno lavorativo di ciascun semestre, per conoscere il saggio di riferimento di ciascun semestre, basterà seguirne la pubblicazione (anche sugli organi d’informazione).
Per quanto riguarda il 2° semestre del 2002 e il 1° semestre del 2003 il Ministero ha pubblicato nella GU n. 33 del 10.1.2003 rispettivamente i seguenti saggi di riferimento 3,35% e 2,85%. Pertanto i tassi degli interessi di mora sono 10,35% (12,35% per i prodotti alimentari deteriorabili) per il 2° semestre dell’anno scorso e 9,85% (11,85% per i prodotti alimentari deteriorabili) per il 1° semestre dell’anno in corso.
5) Rimborso dei costi di recupero.-
Il creditore ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli tempestivamente, oltre al risarcimento del maggior danno (se ne fornisce la prova), a meno che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento non gli sia imputabile.
6) Nullità.-
Ogni accordo circa la data del pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento è nullo se –avendo riguardo “alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza”- risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
7) Tutela degli interessi collettivi.-
Le associazioni di categoria imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in rappresentanza prevalentemente delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, possono agire a tutela degli interessi collettivi dei loro rappresentati chiedendo al Giudice:
a) di accertare la grave iniquità delle condizioni generali di contratto concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e d’inibirne l’uso
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
In caso d’inadempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento del Giudice, questi, eventualmente su domanda dell’associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro – compresa fra 500 e 1.100 €-per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità del fatto.
8) Modifiche al codice di procedura civile.-
Può essere richiesto il decreto ingiuntivo anche nei confronti di un debitore che abbia sede all’estero.
Ora il decreto ingiuntivo dev’essere emesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso e in caso di opposizione può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate (a meno che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali).
9) Modifiche alla L 18.6.1998 n. 192.-
E’ la legge che disciplina la subfornitura nelle attività produttive: anche qui sono stati previsti interessi –in caso di ritardo nel pagamento dovuto dal committente al subfornitore- calcolati con lo stesso sistema sopra descritto (saggio di riferimento della BCE + 7 punti percentuali), salvo la pattuizione di interessi in misura superiore e la prova del danno ulteriore.
Se il ritardo è di oltre 30 giorni rispetto al termine convenuto, il committente incorre anche in una penale del 5% dell’importo per cui non ha rispettato i termini.
10) Normativa transitoria.-
Le disposizioni del DLgs n. 231/02 non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 Agosto 2002 (per i quali continuano a valere le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali).